Lo statuto
SCOPI
Art.1
La Società Italiana di Musica Contemporanea (S. I. M. C., in seguito denominata SIMC), associazione senza scopo di lucro, si pone il fine di promuovere la musica contemporanea in ogni suo aspetto culturale perseguendone in ogni sede opportuna un’adeguata considerazione e valorizzazione. Essa è regolata dal presente Statuto e, per quanto non previsto, dal Codice Civile e dalle altre leggi vigenti.
Art.2
La SIMC è aderente alla "International Society for Contemporary Music" (I.S.C.M.), in qualità di Sezione italiana. La sua esistenza, così come la sua struttura organizzativa, è tuttavia indipendente e non necessariamente condizionata dall’esistenza della predetta I.S.C.M. o dalla propria adesione alla stessa. La SIMC ha sede legale nel luogo di residenza del Presidente. La sede legale può essere modificata per regioni di opportunitá su proposta del Presidente e ratificata dal Consiglio Direttivo. L’Associazione ha durata illimitata, salvo lo scioglimento deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria.
Art.3
Nell'attuazione degli scopi dell'Art.1 saranno privilegiate le seguenti modalità operative:
a) organizzazione di concerti in proprio o in collaborazione con altre istituzioni avvalendosi anche di qualificati interpreti italiani;
b) presentazione di musiche italiane contemporanee, scelte dal Consiglio Direttivo, per l'esecuzione all'estero;
c) organizzazione di Concorsi nazionali e internazionali;
d) pubblicazioni a carattere informativo, critico, culturale;
e) conferenze e dibattiti;
f) altre eventuali iniziative, stabilite dal Consiglio Direttivo, che siano in armonia con i fini sociali.
STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE
Art.4
L’associazione è formata dai Soci Effettivi, Onorari e Sostenitori.
Art.5
Possono essere Soci Effettivi i musicisti (esecutori e compositori), i musicologi, i critici, gli organizzatori, gli editori, i quali svolgano una rilevante attività nella vita musicale contemporanea italiana. Sono di diritto Soci Onorari della SIMC coloro che nel corso degli anni hanno conseguito tale riconoscimento. È facoltà dell'Assemblea eleggere altri Soci Onorari. Possono essere Soci Sostenitori coloro i quali, ottemperando a quanto disposto dall’Art. 6 del presente Statuto, rechino beneficio agli scopi dell’associazione.
Art.6
Sono Soci Sostenitori le persone e le istituzioni le quali forniscano sostegno anche economico alla SIMC. Essi verseranno una quota minima annuale prevista dall’Art. 21, oltre alla quota annuale d’iscrizione. I Soci Sostenitori dovranno presentare un curriculum culturale, non necessariamente musicale. Per conseguire gli stessi diritti dei Soci Effettivi sarà necessario il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
Art.7
La direzione e amministrazione della Società è affidata, secondo i rispettivi poteri:
a) al Presidente
b) al Segretario
c) al Consiglio Direttivo
ASSEMBLEA
Art.8
L'Assemblea è presieduta dal Presidente della SIMC. Partecipano all'Assemblea tutti i Soci, con diritto di voto, compresi i Soci Sostenitori divenuti Effettivi, salvo quanto previsto dall'Art. 24. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
Art.9
L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno nella sede sociale. Per ragioni di opportunità, l'Assemblea può aver luogo anche altrove. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, dev'essere inviato con un mese di anticipo. La convocazione di un'Assemblea straordinaria può avvenire anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci Effettivi.
Art.10
L'Assemblea ordinaria è chiamata a:
a) eleggere il Presidente;
b) nominare, su proposta del Presidente, il Segretario;
c) eleggere il Consiglio Direttivo;
d) eleggere i Soci Onorari, su proposta del Consiglio Direttivo;
e) discutere e approvare la relazione del Presidente, il bilancio consuntivo e preventivo;
f) deliberare su quant'altro sia indicato all'ordine del giorno.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei votanti, con voto palese, tranne le eccezioni di cui all'Art.13, e vanno trascritte a verbale su apposito registro; il verbale può essere approvato seduta stante, oppure dopo essere stato inviato, anche per posta elettronica, dai Soci presenti alla Assemblea che hanno facoltà di approvarlo per e-mail.
Art.11
Il Socio che si trovi nell'impossibilità di intervenire all'Assemblea può designare a suo rappresentante un altro Socio. La delega non è valida nel caso di votazioni a scrutinio segreto.
Art.12
In prima convocazione l'Assemblea è valida, con la presenza in persona o per delega, della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, un'ora dopo, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art.13
Le votazioni di cui alle lettere a), c), e d) dell'Art. 10 avvengono di norma a scrutinio segreto, anche per corrispondenza col sistema della doppia busta. L'Assemblea ha però facoltà di consentire, con delibera a maggioranza semplice, il voto palese anche nei casi previsti di voto segreto. L'elezione di nuovi Soci Onorari è demandata, su proposta del Consiglio Direttivo, all'Assemblea, con voto di maggioranza semplice.
Art.14
L’Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti, esclusi gli astenuti, sulle modifiche al presente Statuto, nonché sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’Associazione.
PRESIDENTE
Art.15
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Il Presidente dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e ha facoltà di delegare, per incarichi specifici e temporanei, il Segretario, oppure uno dei Soci Effettivi. Può inoltre, su delega del Consiglio Direttivo: impegnare la Società con operazioni bancarie relative all'uso dei proventi della Società, di cui all'Art. 19; emettere assegni che non superino la soglia stabilita dal Consiglio Direttivo. Ha facoltà di invitare uno o più consulenti a partecipare, senza voto, a qualsiasi riunione dell’Associazione. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, fra i Soci Effettivi e Onorari, per la durata di tre anni, ed è rieleggibile.
SEGRETARIO
Art.16
Il Segretario, con funzioni di tesoriere, tiene i libri dell'amministrazione, compila il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea e redige tutti i verbali. Assiste il Presidente nell’esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e nell'organizzazione dell'attività della Società. È eletto dall'Assemblea, su proposta del Presidente, per la durata di tre anni ed è rieleggibile.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.17
Del Consiglio Direttivo fanno parte il Presidente, il Segretario e tre membri eletti dall’Assembea, fra i Soci Effettivi, per la durata di 3 anni. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni del Consiglio dovranno risultare da apposito verbale. Il Consiglio Direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, sovrintende al complesso delle attività artistiche della SIMC (v. anche Art. 3/b) e ne stabilisce il programma. Il Consiglio Direttivo può delegare a terzi i propri poteri.Nel caso di dimissioni di uno o più membri del consiglio stesso il Presidente procede alla sostituzione dei dimissionari mediante nomina di supplenti già indicati dall’Assemblea nel momento stesso della designazione del Consiglio Direttivo.
NUOVI SOCI EFFETTIVI E SOSTENITORI
Art.18
L’iscrizione alla SIMC è aperta alle figure professionali di cui all’Art. 5. L’accettazione della domanda di ammissione è subordinata all’invio di un curriculum artistico/professionale che sarà valutato dal Consiglio Direttivo e dal Presidente. Dopo il parere favorevole del Consiglio Direttivo l’iscrizione sarà perfezionata con il versamento della quota sociale annuale, secondo quanto previsto dal successivo Art. 21. È inoltre prevista l’iscrizione dei Soci Sostenitori, secondo quanto previsto dall’Art. 6 del presente Statuto. La quota associativa e la relativa qualifica di Socio sono intrasmissibili.
ESERCIZIO SOCIALE - PROVENTI - AMMINISTRAZIONE
Art.19
L'esercizio sociale è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto annuale della gestione finanziaria, che sottopone all’Assemblea per l’approvazione.
Art.20
I proventi della SIMC sono costituiti dalle quote sociali annuali dei Soci Effettivi e Sostenitori, dalle quote annuali dei Soci Sostenitori, dagli eventuali contributi pubblici e da altre sovvenzioni o lasciti di privati. Tali proventi vengono liberamente amministrati dall’Associazione, la quale può disporne compiendo operazioni finanziarie di qualsiasi natura, purché dirette al raggiungimento degli scopi sociali.
Art.21
La quota sociale annuale per i Soci Effettivi e quella minima annuale per i Soci Sostenitori sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo. I Soci Effettivi che non abbiano provveduto al versamento della quota sociale non hanno diritto al voto, né a cariche sociali.
Art.22
Le cariche sociali non sono retribuite.
Art.23
I Soci Effettivi possono proporre modifiche al presente Statuto. Tali proposte saranno inserite nell'ordine del giorno e discusse nel corso dell'Assemblea straordinaria.
INTERRUZIONE DEL RAPPORTO FRA ASSOCIAZIONE E SOCI
Art.24
Il Socio che non abbia provveduto al versamento della quota sociale annuale decade. Il Socio può dimettersi dalla SIMC con comunicazione scritta inviata al Presidente. L’esclusione di un Socio non può esserer deliberata dall’Assemblea che per gravi motivi. I Soci che siano receduti o siano stati esclusi o che comumque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono chiedere il rimborso dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimoniio dell'Associazione.
VALIDITÀ DEL PRESENTE STATUTO
Art.25
Il presente Statuto sostituisce il precedente. Con l’entrata in vigore del presente Statuto si intende che le gestioni precedenti sono circoscritte a coloro che ne avevano l’onere e non competono agli eletti alle cariche sociali previste dal presente Statuto.
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art.26
L’Assemblea, che delibera a maggioranza lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione degli eventuali beni, determina la destinazione del patrimonio, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori.